I termini per impugnare una sentenza penale sono perentori e la loro violazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Il rispetto rigoroso delle scadenze è quindi fondamentale per tutelare i diritti dell'imputato e della parte civile.

Il codice di procedura penale prevede termini diversi per ciascun mezzo di impugnazione: 15 giorniper l'appello (art. 585 c.p.p.) e 45 giorni per il ricorso per cassazione (art. 585 c.p.p.). I termini decorrono dalla lettura del dispositivo in udienza o dalla notificazione della sentenza.

Per gli avvocati penalisti, il calcolo preciso dei termini è una competenza essenziale: un errore nel conteggio può comportare la decadenza dal diritto di impugnare e la responsabilità professionale per il difensore.

Opposizione a decreto penale15 giorniDalla notifica del decretoArt. 461 c.p.p.
Ricorso straordinario30 giorniDalla scoperta del vizioArt. 625-bis c.p.p.
RevisioneNessun termineSempre proponibileArt. 630 c.p.p.

Attenzione: I termini per le impugnazioni sono perentori. La violazione del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Non è ammessa alcuna forma di rimessione in termini.

Il ricorso per cassazione è un'impugnazione straordinaria contro sentenze di appello o di primo grado non appellabili (art. 606 c.p.p.). Ha natura di giudizio di legittimità, non di merito.