La prescrizione è una causa di estinzione del reato che opera per il decorso del tempo (art. 157 c.p.). Quando il termine di prescrizione scade, il reato si estingue e non può più essere perseguito penalmente. L'imputato deve essere prosciolto con sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione.

Il fondamento della prescrizione risiede nell'affievolimento dell'interesse pubblico alla repressione del reato con il trascorrere del tempo. La prescrizione tutela anche la certezza dei rapporti giuridici, evitando che l'azione penale possa essere esercitata a distanza di tempo eccessivo dalla commissione del fatto.

Per gli avvocati penalisti, la prescrizione è uno strumento difensivo cruciale: occorre calcolare con precisione i termini, monitorare le cause di interruzione e sospensione, e valutare la convenienza di strategie processuali che mirino al raggiungimento della prescrizione.

ErgastoloErgastoloImprescrittibileRiforma "Spazzacorrotti" 2019
Delitti gravi≥ 24 anni24 anniPari al massimo edittale
Delitti medi20 anni20 anniEs. rapina aggravata
Delitti medi15 anni15 anniEs. furto in abitazione
Delitti10 anni10 anniEs. appropriazione indebita
Delitti5 anni5 anniEs. minaccia aggravata
Delitti< 5 anni6 anniTermine minimo per delitti

Regola generale: Il termine di prescrizione è pari al massimo della pena edittale prevista per il reato, con un minimo di 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p. come modificato dalla L. 251/2005).

La sospensione blocca temporaneamente il decorso della prescrizione, che riprende a decorrere quando cessa la causa sospensiva (art. 159 c.p.). Il tempo trascorso prima della sospensione resta valido e si somma a quello successivo alla cessazione della sospensione.

Importante: La sospensione non può mai comportare un allungamento del termine di prescrizione superiore a un quarto del termine base (art. 159 comma 2 c.p.).

La Riforma Orlando (L. 103/2017) ha modificato radicalmente la prescrizione in corso di processo, introducendo la "improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio" (c.d. "prescrizione processuale").

Ratio della riforma:

Evitare che l'imputato benefici della prescrizione a causa della lentezza del processo dopo una condanna di primo grado. La riforma ha suscitato critiche per possibili profili di incostituzionalità (presunzione di innocenza).